Art. 16.
(Comunicazioni e notificazioni).

      1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria consegnato alle parti costituite, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio dell'agenzia fiscale o all'ente previdenziale o all'ente locale o regionale possono essere fatte mediante trasmissioni di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
      2. Le notificazioni agli uffici competenti sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge.
      3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ovvero al competente ufficio dell'agenzia fiscale o al competente ente previdenziale o al competente ente locale o regionale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
      4. L'ufficio dell'agenzia fiscale o l'ente previdenziale o l'ente locale o regionale provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale di nomina giuntale o di messo speciale autorizzato dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente previdenziale o dal dirigente dell'ente locale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2; i suddetti messi, a pena di nullità insanabile, non sono abilitati, neppure in via eccezionale, ad effettuare notificazioni dinanzi agli organi giudiziari.
      5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si

 

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considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono sempre dalla data in cui l'atto è ricevuto legalmente o dalla data di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, se vi è stata l'intermediazione dell'agente notificatore.
      6. Per la relazione di notificazione, si applica sempre l'articolo 148 del codice di procedura civile, a pena di nullità insanabile.
      7. Gli articoli 156, ultimo comma, e 160 del codice di procedura civile si applicano soltanto alle notificazioni degli atti processuali e non anche alle notificazioni degli atti amministrativi impositivi o di riscossione degli uffici dell'agenzia fiscale, dell'ente locale o regionale, dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione, tassativamente elencati nell'articolo 19, comma 1, della presente legge.
      8. Le comunicazioni possono essere eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.